In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo requisito, il lavoratore straniero per poter ottenere il ricongiungimento familiare deve riuscire a dimostrare di avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere.
Per il 2013, la tabella relativa agli importi dell’assegno sociale, valida quindi anche ai fini del reddito minimo per il ricongiungimento familiare, èla seguente:
Richiedente: 5.749,90 euro annui – 442,30 euro mensili;
1 familiare: 8.624,85 euro annui – 663,45 euro mensili;
2 familiari: 11.499,8 euro annuali – 884,6 euro mensili;
3 familiari: 14.374,75 euro annuali – 1.105,75 euro mensili;
4 familiari: 17.249,7 euro annuali – 1.326,9 euro mensili;
2 o pi๠minori di 14 anni: 11.449,8 euro annuali – 884,6 euro mensili;
2 o pi๠minori di 14 anni e un familiare: 14.374,75 euro annuali – 1.105,75 euro mensili.
La sussistenza dell’importo reddituale minimo puಠessere accertata anche in via preventiva, in considerazione delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell’anno, previa autocertificazione dello stesso resa ai sensi della normativa vigente.
Nel caso in cui lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare sia un lavoratore domestico o un lavoratore dipendente, tra i vari documenti da allegare alla domanda figura anche l’autocertificazione per il ricongiungimento familiare che deve essere redatta dal datore di lavoro su modello S3.