A confermare la legittimità della sanzione da parte del datore di lavoro èla sentenza della Corte Cassazione n. 548 del 12 gennaio 2011, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un lavoratore che definiva illegittima la sanzione inflitta dal suo datore di lavoro.
Nella sentenza, in particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il rifiuto di sostituire un collega assente non equivale all’astensione dal lavoro straordinario o all’astensione da un orario di lavoro delimitato e predefinito, ma al contrario equivale al rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute e che il datore di lavoro èassolutamente legittimato a richiedere. La Corte, inoltre, ha sottolineato che la fattispecie in esame non rientra neanche nel cosiddetto diritto di sciopero, in quanto non si tratta del rifiuto di rendere la prestazione lavorativa per una data unità di tempo, ma riguarda solo determinati compiti che il lavoratore ètenuto a svolgere.
In questo caso, dunque, il comportamento del lavoratore rientra nel cosiddetto sciopero delle mansioni, ossia un comportamento che secondo la giurisprudenza non rientra nel diritto di sciopero e che pertanto èillegittimo. La sanzione inflitta al datore di lavoro èstata quindi ritenuta legittima e il comportamento del datore di lavoro non antisindacale.