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Rifiuto dei lavoratori per rischio amianto

Il rifiuto dei lavoratori dipendenti a svolgere la prestazione lavorativa per la presenza di amianto all’interno dell’azienda èda considerarsi legittimo, pertanto il datore di lavoro non puಠsospendere il pagamento della retribuzione nei loro confronti.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, con la quale èstato giudicato il caso di un gruppo di lavoratori che, dopo essersi recati presso il luogo di lavoro e aver timbrato il cartellino, avevano rifiutato di svolgere le mansioni a loro affidate in virt๠del rischio della presenza di amianto in alcune zone.


La Suprema Corte ha motivato la sua decisione affermando che, secondo la condivisa giurisprudenza della Corte, la responsabilità  dell’imprenditore ex art. 2087 cc non ècircoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti ma deve considerarsi destinata a punire la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità  psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, anche e soprattutto in considerazione della concreta realtà  aziendale e dell’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

I giudici della Cassazione hanno inoltre ricordato che, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità  fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, i suoi dipendenti hanno diritto non solo a ricevere un risarcimento per gli eventuali danni subiti ma hanno anche diritto ad astenersi dal compimento dalle specifiche prestazioni dalla cui esecuzione puಠderivare un pregiudizio alla loro salute.