Al riposo giornaliero occorre poi aggiungere quello settimanale, generalmente coincidente con la domenica, la cui durata deve essere di almeno 24 ore ogni sette giorni. Infine, sono previste le ferie annuali, la cui durata ègeneralmente prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
In ogni caso, la legge stabilisce che ciascun lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie all’anno e, su sua esplicita richiesta, deve poter fruire di almeno due settimane di ferie consecutive.
In caso di mancato riconoscimento del diritto del lavoratore ad usufruire di riposi giornalieri, settimanali o annuali, èprevista l’applicazione di sanzioni a carico del datore di lavoro. In particolare, in caso di mancata concessione del riposo giornaliero èprevista l’applicazione di una sanzione base da 50 a 150 euro che aumenta da 300 a 1.000 euro se si riferisce a pi๠di 5 lavoratori o ad almeno tre periodi di 24 ore e da 900 a 1.500 euro se si riferisce a pi๠di 10 lavoratori o ad almeno 5 periodi di 24 ore.
Qualora il datore di lavoro non conceda al dipendente il riposo settimanale èinvece prevista l’applicazione di una sanzione che va da 1.000 a 5.000 euro in base al numero dei dipendenti e alla durata del periodo in cui tale violazione èstata rilevata. In caso di mancata concessione delle ferie, infine, èprevista una sanzione da 100 a 600 euro, che aumenta da 400 a 1.500 euro se si riferisce a pi๠di 5 lavoratori o se riguarda un periodo di almeno 2 anni e da 800 a 4.500 se si riferisce a pi๠di 10 lavoratori o riguarda un periodo di almeno 4 anni.