La Terza sezione civile della Corte, infatti, con la sentenza n.23573 del 2011 ha stabilito che il danno subito da una casalinga va risarcito tenendo conto del mancato guadagno, cosଠcome avviene per tutte le altre categorie di lavoratori.
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Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una casalinga vittima di un incidente mentre era a bordo del suo motorino che le ha provocato un’invalidità permanente, a fronte della quale i giudici di merito le avevano riconosciuto un danno morale e non anche un danno patrimoniale.
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I giudici della Corte di Cassazione, in particolare, hanno affermato che il danno derivante da una riduzione della capacità lavorativa da parte di una casalinga che, in quanto tale, provvede da sè allo svolgimento del lavoro domestico, èqualificabile come danno patrimoniale e non come danno biologico, in quanto sussiste un mancato guadagno.
Affinchè le venga riconosciuto un danno patrimoniale alla pari delle altre categorie di lavoratori, dunque, èsufficiente che la casalinga riesca a dimostrare che a seguito dei danni permanenti subiti sia maggiormente oneroso per lei svolgere il lavoro domestico.