A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5437 dell’8 marzo 2011, con la quale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello.
La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che nel caso in esame sussiste in capo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno biologico per via del carattere fortemente usurante sul piano psico-fisico del lavoro svolto, tuttavia non ha ritenuto fondato il criterio adottato dai giudici di merito per la quantificazione del danno.
A riguardo, infatti, la Cassazione ha affermato che, intendendosi per danno biologico la lesione dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, nel quantificarlo il giudice non puಠlimitarsi a richiamare il criterio dell’equità e ad individuare una somma in modo apodittico, ma deve giungere alla determinazione mediante una valutazione del medico legale.