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Risarcimento infortunio sul lavoro ridotto per gli stranieri

Nel caso in cui la vittima di un infortunio sul lavoro sia un lavoratore straniero l’ammontare del risarcimento dovrà  essere proporzionato al valore del denaro dell’economia in cui vive il danneggiato.

Questo èil principio stabilito dalla sentenza n. 1637 del 2000 della Corte di Cassazione e a cui ha fatto riferimento anche una recente sentenza emessa dal tribunale di Torino a seguito della richiesta di risarcimento da parte dei familiari di un operaio albanese dipendente di un’azienda italiana morto mentre si trovava sul posto di lavoro, probabilmente a causa del mancato rispetto della normativa inerente alla sicurezza sul lavoro.


In caso di lavoratore straniero, dunque, quello che cambia non èla natura del risarcimento, che continua a conservare la sua funzione riparatoria (… e non sanzionatoria) volta a compensare le sofferenze derivanti dal fatto illecito, ma la quantità  di denaro necessaria a procurare la compensazione delle sofferenze.

Nel caso specifico, dunque, il tribunale di Torino ha ripreso la sentenza della Corte di Cassazione e per quantificare la somma di denaro oggetto del risarcimento non ha fatto riferimento alle tabelle in uso nel tribunale stesso, bensଠalle condizioni socio economiche del paese in cui vivono i destinatari del risarcimento, in modo tale da far si che la somma erogata abbia nel paese in questione lo stesso valore che avrebbe avuto se fosse stata erogata a favore di persone residenti in Italia.

La realtà  socio-economica del paese in cui vive il soggetto danneggiato destinatario del risarcimento, dunque, èa tutti gli effetti un elemento rilevante ai fini della quantificazione del risarcimento.