Questo èil principio stabilito dalla sentenza n. 1637 del 2000 della Corte di Cassazione e a cui ha fatto riferimento anche una recente sentenza emessa dal tribunale di Torino a seguito della richiesta di risarcimento da parte dei familiari di un operaio albanese dipendente di un’azienda italiana morto mentre si trovava sul posto di lavoro, probabilmente a causa del mancato rispetto della normativa inerente alla sicurezza sul lavoro.
In caso di lavoratore straniero, dunque, quello che cambia non èla natura del risarcimento, che continua a conservare la sua funzione riparatoria (… e non sanzionatoria) volta a compensare le sofferenze derivanti dal fatto illecito, ma la quantità di denaro necessaria a procurare la compensazione delle sofferenze.
Nel caso specifico, dunque, il tribunale di Torino ha ripreso la sentenza della Corte di Cassazione e per quantificare la somma di denaro oggetto del risarcimento non ha fatto riferimento alle tabelle in uso nel tribunale stesso, bensଠalle condizioni socio economiche del paese in cui vivono i destinatari del risarcimento, in modo tale da far si che la somma erogata abbia nel paese in questione lo stesso valore che avrebbe avuto se fosse stata erogata a favore di persone residenti in Italia.
La realtà socio-economica del paese in cui vive il soggetto danneggiato destinatario del risarcimento, dunque, èa tutti gli effetti un elemento rilevante ai fini della quantificazione del risarcimento.