Il sostituto d’imposta, in particolare, deve versare all’erario la ritenuta d’acconto tramite il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, compilando la sezione “erario” con il codice tributo 1040, il mese e l’anno in cui èstato effettuato il pagamento a favore del percipiente.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, inoltre, il sostituto d’imposta èobbligato ad inviare al percipiente la certificazione che attesta l’avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata. La certificazione deve recare l’indicazione dei dati dei due soggetti, la natura del compenso, l’ammontare delle somme corrisposte e le varie ritenute operate e versate. Questo purchènon si tratti di lavoratori dipendenti e di collaboratori a progetto, in quanto in questo caso l’obbligo viene assolto con la consegna del CUD. Le stesse certificazioni e i modelli CUD devono poi essere allegati dal sostituto d’imposta al modello 770.
Per quanto riguarda l’aliquota da applicare alla ritenuta d’acconto, questa èpari al 20% dell’imponibile per i redditi da lavoro autonomo, mentre l’aliquota èpari al 23% del 50% dell’imponibile per le provvigioni corrisposte ad agenti, rappresentanti di commercio e altri intermediari.