1 – Possono fare domanda di regolarizzazione i cittadini italiani comunitari ed extracomunitari forniti di regolare permesso di soggiorno che impiegano una colf o una badante irregolarmente da almeno tre mesi.
2- Alla data della richiesta di regolarizzazione il lavoratore o la lavoratrice devono ancora essere occupati.
3- la domanda viene compilata esclusivamente online, per i cittadini italiani e comunitari all’INPS, mentre per i cittadini extracomunitari allo sportello unico per l’immigrazione.
4- Nella domanda vengono richiesti i seguenti dati: generalità del datore di lavoro, (se extracomunitario gli estremi del permesso di soggiorno), generalità del lavoratore, la sua nazionalità , gli estremi del passaporto o analogo documento che deve essere valido per l’espatrio.
5- Una differenza sostanziale riguarda l’impiego delle colf rispetto alle badanti: per le prime ènecessario che il datore di lavoro sia in grado di dichiarare un reddito annuo di almeno 20.000 euro, che diventano 25.000 nel caso il nucleo famigliare abbia pi๠di un reddito.
6- Le colf devono ricevere uno stipendio pari al contratto collettivo nazionale del lavoro e si devono segnalare le ore lavorative settimanali, che devono essere non inferiori a 20.
7- Per le badanti èpermessa la presentazione della domanda anche da una persona non convivente con l’assistito se questo non èautosufficiente.
8- Esiste un limite massimo nella possibilità di impiegare colf e badanti: due badanti per nucleo famigliare ed una colf sono il massimo di lavoratori regolarizzabili.
9- Il lavoratore e la lavoratrice che vengono impiegati come colf o badanti rinunciano a precedenti richieste di nulla osta al lavoro subordinato inerenti ai flussi di ingresso annuali.
10- dal momento della presentazione della domanda, e fino alla sua espletazione il lavoratore non puಠessere espulso, e sono sospesi eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del datore di lavoro per le irregolarità nell’impiego di lavoratori stranieri.
11- il permesso di soggiorno viene annullato nel caso la compilazione della richiesta contenga dati non veritieri.
12- Non si puಠpresentare domanda nel caso lo straniero risulti già in possesso di un decreto di espulsione, sia stato condannato anche se in maniera non definitiva, o non sia ammissibile in territorio italiano in base a leggi e convenzioni internazionali.
13- Il costo della domanda èdi 500 €, inteso come contributo forfettario.
14- Presentare domanda con dati falsi e non veritieri èperseguibile penalmente, ed in caso di contraffazione dei documenti di identità si rischiano fino a 6 anni di reclusione.