– Violazione dell’obbligo di forma scritta del piano formativo individuale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o dell’obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo individuale entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista.
– Violazione del divieto di retribuzione a cottimo.
– Violazione del divieto di sottoinquadramento del lavoratore oltre due livelli inferiori rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni per le quali sono richieste qualificazioni corrispondenti a quelle per il cui conseguimento l’apprendista èstato assunto.
– Violazione dell’obbligo di retribuzione percentualizzata, legata all’anzianità di servizio maturata e secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale.
– Violazione dell’obbligo di presenza del tutor o del referente aziendale, idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale.
Per tutte le violazioni sopra citate si applica una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro, mentre in caso di recidiva si va da 300 a 1.500 euro. Per il pagamento si utilizza il modello F23 e il codice tributo 741 T.