La predisposizione e la pubblicazione del codice disciplinare non èperಠcondizione necessaria per l’irrogazione di una sanzione nei confronti del dipendente qualora questa sia collegata ad una violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore.
► FAC-SIMILE LETTERA DI RICHIAMO DISCIPLINARE
A ribadire ulteriormente questo principio èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9644 del 13 giugno scorso, con la quale èstato giudicato il caso di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti era stata irrogata una sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal servizio per due giorni, con conseguente decurtazione della retribuzione, per non essere stato trovato sul posto di lavoro in occasione di un controllo.
► FAC-SIMILE RISPOSTA RICHIAMO DISCIPLINARE
La Suprema Corte, dunque, ha annullato di fatto la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, che aveva dichiarato l’illegittimità della sanzione inflitta al lavoratore a fronte della mancata affissione del codice disciplinare. La Corte di Cassazione, infatti, ha escluso la necessità della predisposizione di un codice disciplinare e della sua affissione quando la violazione ha ad oggetto la violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, essendo questi riconoscibili senza che sia necessaria apposita previsione. Nel caso di specie, in particolare, l’assenza ingiustificata costituisce senza dubbio violazione di un dovere fondamentale connesso al rapporto di lavoro, ossia quello di rendere regolarmente la propria prestazione lavorativa.