Le sanzioni riguardanti la formazione dei lavoratori si vanno quindi ad aggiungere alle altre sanzioni per gli inadempimenti sulla sicurezza sul lavoro, come ad esempio l’omessa o incompleta valutazione dei rischi oppure la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Tornando alle sanzioni previste per le omissioni inerenti la formazione dei lavoratori, èprevisto l’arresto da 2 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di violazione dell’obbligo di formazione per il datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP (Art. 34, comma 2 Dlgs 81/08).
Per tutte le altre violazioni, invece, la sanzione prevista consiste sempre nell’arresto da 2 a 4 mesi o in un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro e si applica in caso di:
– omissione dell’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro relativi all’attività svolta dall’azienda, sui nominativi degli addetti alle emergenze, sui nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
– omissione dell’obbligo informare ciascun lavoratore sui rischi specifici relativi all’attività che svolge, sui pericoli connessi all’uso delle sostanze chimiche, sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
– omissione dell’obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute;
– omissione dell’obbligo di lavoro di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali;
– omissione dell’obbligo di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso;
– omissione dell’bbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).