Nel caso di assenza senza giustificato motivo o di rifiuto a sottoporsi alla visita medica, cosଠcome pure nel caso in cui l’indicazione del domicilio o di altro luogo di reperibilità sia errata o incompleta, saranno applicate delle sanzioni di entità variabile a seconda dei casi.
In caso di prima assenza èprevista la perdita dell’intera indennità di malattia inerente ai primi 10 giorni di prognosi (a partire dal primo giorno di prognosi e non di indennizzo), prendendo in considerazione anche le domeniche e i festivi.
In caso di seconda assenza l’indennità di malattia verrà corrisposta al 50% per i successivi giorni di prognosi oppure fino alla successiva visita effettuata in maniera regolare, che puಠessere sia la la visita medica domiciliare che la visita ambulatoriale fissata presso l’ambulatorio ASL o INPS.
La terza assenza comporta invece la perdita totale dell’indennità di malattia per i successivi giorni di prognosi, oppure fino alla successiva visita medica regolare.
Se per la stessa malattia ci sono pi๠assenza ingiustificate si applicano le sanzioni previste per ciascuna assenza.