La legge fu messa a punto con il consenso di tutte le parti interessate, e ancora oggi, sebbene mostri delle imperfezioni da migliorare, ècomunque un punto di riferimento che desta molto interesse anche in altri Paesi europei.
Innanzitutto, essa definisce cosa si intende con “servizi pubblici essenzialiâ€. Lungi dall’avere rilievo la natura pubblica o privata dell’azienda erogante, sono tali quei servizi rivolti alla generalità dei cittadini e destinati a soddisfare loro diritti fondamentali.
Secondo un elenco non tassativo, la legge definisce come tali i servizi resi dalle scuole e università , dai tribunali, dalle aziende di trasporto su scala nazionale e locale, dai giornali, radio e televisioni, dai gestori dello smaltimento dei rifiuti, dagli uffici postali ecc.
Ma l’aspetto pi๠rilevante della norma consiste nel delegare alla contrattazione collettiva l’individuazione precisa e puntuale di tutte le attività svolte da considerarsi essenziali, e dunque quale deve essere il servizio minimo che deve comunque essere offerto al pubblico, nonchè la scelta delle modalità e dei tempi per diffondere presso la cittadinanza un preavviso dello sciopero.
Gli accordi collettivi sottoscritti devono poi passare al vaglio dell’autorità garante istituita appositamente sulla materia, che puಠratificarli o chiedere modifiche, o nei casi pi๠urgenti, adottare direttamente propri provvedimenti in attesa di un accordo sindacale congruo. Il Garante, oltre a verificare il rispetto degli accordi, emette sanzioni a carico delle parti sociali responsabili di eventuali violazioni.