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Sentenza Cassazione termine contratto di somministrazione

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La Corte di Cassazione ha pronunciato negli scorsi giorni una sentenza inerente il tema dell’apposizione del termine del contratto di somministrazione. La sentenza in questione èla numero 20598 emessa lo scorso 9 settembre. La Suprema Corte si èoccupata nuovamente del tema della legittimità  della apposizione di termine al contratto di lavoro e ha deciso che il contratto di somministrazione di lavoro puಠessere trasformato in un contratto a tempo indeterminato nel caso in cui non cambi il fabbisogno di lavoro all’interno dell’azienda presso la quale il lavoratore èimpiegato.

La Corte di Cassazione si èoccupata di questo caso a causa di una serie di ricorsi che hanno passato tutti i gradi di giudizio, ovvero Tribunale di primo grado e Corte di Appello, effettuati da un lavoratore che aveva citato Poste Italiane. La causa vedeva infatti contrapposte queste due parti proprio per la questione inerente la conversione a tempo indeterminato di un contratto di somministrazione con il quale il lavoratore suddetto era stato assunto.

Esso infatti era per la precisione uno di dieci impiegati di Poste Italiane assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo il 17 marzo 2004 per l’utilizzazione nei casi previsti dal contratto collettivo di lavoro nazionale per una richiesta di maggiore fabbisogno di personale legato a situazioni di mercato congiunturali che  non erano consolidabili.

Lo stesso lavoratore èstato poi assunto dalle stesse Poste Italiane per altri due periodi di lavoro differenti e ha deciso di citare in giudizio l’azienda affinchè venisse dichiarata la nullità  della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro temporaneo; secondo le sue considerazioni e richieste si sarebbe dovuto procedere con una conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato. La richiesta era quindi la riammissione dello stesso lavoratore presso l’organico aziendale in qualità  di dipendente ed il pagamento di tutte le retribuzioni a partire dalla data di messa in mora.

Il Tribunale di primo aveva inizialmente rifiutato la richiesta del lavoratore, che una volta ricorso in appello si era visto dare ragione da parte dei giudici del secondo grado di giudizio, ovvero dalla Corte di Appello.

Come ultimo atto, la Corte di Cassazione ha deciso per dare ragione al secondo giudizio e quindi a lavoratore le cui tesi sono state convalidate. E’ stato quindi stabilito che la somministrazione di lavoro relativa al contratto di fornitura del 22 marzo 2004, venisse prorogato fino al 30 settembre 2004, era avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 276 del 2003.