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Smart working, le tutele dei lavoratori indicate dall’INAIL

Si chiama lavoro agile, o smart working, e rappresenta una nuova modalità  di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da effettuarsi sostanzialmente a casa, o comunque non sul posto di lavoro, senza postazione fissa e vincoli di orario, per consentire una maggiore conciliazione del pubblico e del privato nei confronti dei lavoratori.

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Restano perಠda parte del datore di lavoro una serie di tutele nei confronti del lavoratore, tra cui l’obbligo assicurativo, la classificazione tariffaria, la retribuzione imponibile, la tutela assicurativa e quella su salute e sicurezza. 

A chiarire le tutele dei lavoratori in smart working, la circolare n. 48/2017 dell’INAIL che parla di estensione dell’assicurazione obbligatoria visto che la prestazione in modalità  agile non fa venire meno i requisiti oggettivi che son previsti per l’obbligo assicurativo.

In pratica vanno tutelati anche gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività  in modo flessibile, nel luogo da lui scelto e se causato da un rischio legato alla prestazione lavorativa. Il discorso vale anche per infortuni avvenuti in itinere, cioènel percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività  fuori dai locali aziendali chiaramente in base alle necessità  del lavoro agile.

Sarà  il tipo di attività  svolta in azienda a decidere sulla classificazione tariffaria per calcolare il premio assicurativo che non cambia rispetto al lavoro svolto sul posto di lavoro.

FERROVIE DELLO STATO, AL VIA LO SMART WORKING

La sottoscrizione dello smart working deve essere comunicata dal datore di lavoro utilizzando l’apposito modulo disponibile sul portale Cliclavoro, ma non ènecessaria una nuova denuncia ai fini assicurativi se il personale già  assicurato solite in modalità  agile le stesse mansioni che non cambiano il rischio cui èsottoposto.

Il datore di lavoro dovrà  consegnare al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e almeno annualmente un’informativa scritta dove vengano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi a un particolare tipo di lavoro.

 

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