La legge riconosce perಠai Contratti collettivi nazionali la possibilità di regolare le singole fattispecie e le modalità di applicazione, nel rispetto perಠdei limiti imposti dalla normativa. Ne deriva quindi che qualora il Contratto collettivo preveda la possibilità che la sospensione duri oltre i 10 giorni, l’entità della sanzione si riduce automaticamente nella misura massima stabilita dallo Statuto dei lavoratori.
Trattandosi di una sanzione pi๠grave rispetto al semplice rimprovero verbale, essa potrà essere irrogata solo dopo che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che ne ha determinato l’applicazione.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione rappresenta la sanzione pi๠grave prima del licenziamento, in tal caso il datore di lavoro èlegittimato a trattenere oltre che la retribuzione diretta anche le quote relative alle mensilità supplementari.
Al riguardo Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sospensione dal servizio al lavoratore deve ugualmente essere corrisposta la retribuzione in modo pieno qualora, a seguito di un giudizio penale, venga accertato che tale sanzione era ingiusta e quindi non addebitabile al dipendente.
Sempre la Corte di Cassazione ha ricordato che la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione non deve essere confusa con la sospensione cautelare che il datore di lavoro dispone in presenza di gravi fatti e in attesa di accertamenti complessi.