Una sentenza del 2013 della Corte di Cassazione, bocciando il ricorso di una società che aveva vinto l’appalto per il sevizio di mensa alla RAI pone anche le basi per la normativa che regola la gestione delle spese per la pulizia della divisa. Queste sono a carico del datore di lavoro.Â
O meglio, il datore di lavoro deve rimborsare al dipendente le spese per la pulizia della divisa. Il riferimento normativo èla sentenza n. 19579/2013. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai dipendenti perchè la società di servizi si era impegnata a fornire il personale del materiale necessario e ad occuparsi della manutenzione.
La società di servizi che aveva ottenuto l’appalto dalla RAI si era obbligata a dotare il personale di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite. I giudici della Cassazione, per questo motivo spiegano quanto segue:
“ne discende, pianamente, che l’azienda ètenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo, sicchè dal suo inadempimento consegue l’obbligo di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.. L’art. 1411 cod. civ. stabilisce che èsempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purchè lo stipulante vi abbia interesseâ€. Dunque, prosegue la sentenza, “nella specie èindubbio che la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) ‘sempre pulita’, ha evidentemente interesse a cià², sicchè non contrasta col principio di cui alla citata norma codicistica, l’obbligo della datrice di lavoro di sostenere le spese di lavaggio (o di rimborsare al lavoratore quelle a tal scopo personalmente sostenute)â€.