Il provvedimento, sempre se approvato nella sua attuale formulazione, andrà ad eliminare i tirocini gratuiti prevedendo un’indennità di partecipazione che non potrà essere inferiore ai 400 euro mensili, pena l’applicazione di una sanzione consistente in una multa da mille a seimila euro.
Novità sono previste anche sul fronte della durata, in quanto i tirocini di formativi di orientamento potranno essere avviati non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio e non potranno durare oltre i sei mesi. La durata massima sale a dodici mesi per i tirocini di inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro e per quelli in favore di soggetti svantaggiati. Per i disabili, invece, la durata massima dei tirocini èdi 24 mesi.
Il numero massimo di stagisti sarà definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, in linea di massima si prevede che le imprese con pi๠di cinque dipendenti a tempo indeterminato possano avere un solo tirocinante, mentre quelle tra sei e diciannove dipendenti potranno avere anche due tirocinanti contemporaneamente. Per le imprese pi๠grandi, invece, il numero degli stagisti non puಠsuperare il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le linee guida non si applicano ai tirocini curriculari promossi dalle università e dalle scuole, ai periodi di pratica professionale e ai tirocini transnazionali, inoltre rappresentano dei semplici standard minimi di riferimento, pertanto non sono vincolanti per le imprese fino a quando non saranno recepiti dalle singole Regioni.