La Corte Costituzionale si èpronunciata con una sentenza emessa la fine di luglio su un articolo dello Statuto dei Lavoratori dichiarandolo incostituzionale. La consulta in particolare ha chiarito con la sentenza numero 231 depositata lo scorso 23 luglio 2013 che l’articolo 19 dello Statuto sia incostituzionale accogliendo quindi il ricorso della Fiom, il sindacato dei metalmeccanici guidato da Landini.
Pare infatti che l’articolo in questione dello Statuto dei lavoratori reso legge dello stato nel 1970 con provvedimento di legge numero 300 sia incostituzionale in una delle sue parti, in particolare nel paragrafo in cui viene affermato che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che non abbiano firmato i contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
Il tutto nasce dal referendum promosso dalla Fiat nel 2009, quando la Fiom venne esclusa da tutti gli stabilimenti italiani. Al tempo la Fiom infatti si oppose alla firma del nuovo contratto promosso dall’azienda torinese e il sindacato si oppose esercitando un diritto costituzionalmente riconosciuto.
In base a tutto ciಠil sindacato dei metalmeccanici aveva quindi effettuato  ricorso in numerosi tribunali italiani. Alcuni di essi accolsero il ricorsero e sollevarono una questione di legittimità . Il ricorso fu accolto nello specifico dal Tribunale di Modena e successivamente dai tribunali del lavoro di Vercelli e di Torino. La questione di legittimità costituzionale fu sollevato proprio in merito all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori perchà¨, secondo i tribunali stessi era lesivo degli articoli della Costituzione numeri 2 e 3.
Proprio grazie alla  e di cui adesso si conoscono le motivazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli. 2, 3 e 39 della carta costituzionale della Repubblica Italiana.