A stabilirlo èstata sentenza n. 89/2013 della quarta sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio.
Nel caso in esame, in particolare, sulla base di un’interpretazione costituzionale, i giudici hanno definitivamente accolto una richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute sull’indennità , stabilendo la loro intassabilità . Nel motivare la loro decisione, i giudici hanno richiamato anche l’articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86, il quale stabilisce l’imponibilità soltanto delle indennità conseguite a fronte delle effettive perdite di reddito e non anche di quelle che hanno l’obiettivo di riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale, come appunto nel caso dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Le ferie, secondo i giudici, rappresentano infatti un diritto insopprimibile del lavoratore, finalizzato a tutelare la sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito. L’indennità delle ferie non godute ha pertanto natura risarcitoria, quindi non èsoggetta alle imposte dirette.
A fronte di cià², dunque, non vi sono dubbi sulla non assoggettabilità a imposizione Irpef di tale indennità , pertanto la richiesta di rimborso deve essere pienamente accolta.