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Trasferimento del lavoratore con handicap senza il suo consenso

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Il datore di lavoro èlegittimato a procedere al trasferimento di un suo dipendente, invalido a seguito di un infortunio sul lavoro, anche senza il consenso di quest’ultimo.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10338 del 3 maggio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva giudicato legittimo il trasferimento del lavoratore in quanto egli non rientrava nella categoria prevista dalla legge n. 104/1992.


Tale norma, ricordiamo, non consente al datore di lavoro di trasferire il dipendente senza il suo consenso in caso di sussistenza non di qualsiasi invalidità  ma solo a quelle che comportano una difficoltà  fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà  di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il lavoratore interessato, invece, per effetto di un infortunio sul lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento di un’invalidità  del 40% a seguito della perdita di gran parte delle dita della mano destra e della limitata funzionalità  delle restanti dita.

La Corte di Cassazione, dunque, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello e respingere il ricorso del lavoratore, ha affermato che il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non puಠprescindere dall’accertamento della gravità  della disabilità  che ècaratteristica, il cui accertamento èdemandato alla Commissione costituita presso l’ASL.