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Trasferimento illegittimo del lavoratore e risarcimento danni

mobbing

Il trasferimento del lavoratore ad altra sede o unità  produttiva deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. In caso contrario, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di tale trasferimento.

Riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione èintervenuta di recente con la sentenza n. 11527 del 14 maggio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello, che a sua volta aveva ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del trasferimento.


La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione spiegando che il diritto a tale risarcimento non deriva automaticamente da ogni comportamento illegittimo del datore dଠlavoro, per cui non èsufficiente dimostrare la semplice potenzialità  lesiva della condotta datoriale ma ènecessario che il lavoratore fornisca, anche con presunzioni, prova dell’esistenza di un nesso di casualità  tra tale condotta e il danno non patrimoniale.

Tale orientamento èstato confermato dalla Corte di Cassazione, che nella sua sentenza ha ribadito quanto già  specificato dalla Corte d’Appello, ovvero che il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale non puಠprescindere da una specifica allegazione riguardante la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso, pertanto tale danno va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, soprattutto attraverso le presunzioni.