In particolare, nei periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice èlegittimata ad assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo di tempo stabilito dalle leggi, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità .
Ha inoltre diritto ad un trattamento economico previdenziale a carico dell’Inps o, in mancanza, ai trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e al computo nell’anzianità di servizio delle assenze per cause legate alla gravidanza e al puerperio.
Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, inoltre, èvietato adibire le lavoratrici a determinate mansioni (al riguardo si veda “lavori vietati in gravidanza“), ad esempio al trasporto di pesi, a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, a lavori che comportano l’esposizione a radiazioni, lavori che espongono al toxoplasma o al virus della rosolia, a lavoro notturno, ecc. Per tale motivo, durante il suddetto periodo le lavoratrici possono essere adibite a mansioni diverse rispetto a quelle ordinariamente svolte, anche di livello inferiore, poichè tale fattispecie rientra tra le deroghe al divieto di demansionamento.
Le lavoratrici gestanti hanno inoltre diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, qualora questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Il datore di lavoro èinoltre tenuto ad informare le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza dei risultati per la valutazione dei rischi che le riguardano e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.