Il periodo di comporto èquel periodo in cui per malattia un lavoratore si assenta e non puಠessere licenziato. La durata del periodo èdefinita dai contratti collettivi. Tuttavia nel nuovo contratto a tutele crescenti questo punto non èben chiarito ed èscattato l’allarme.Â
L’Associazione nazionale consulenti del lavoro sindacato unitario, ANCLSU ha deciso di mettere nero su bianco tutti quelli che sembrano degli “inganni” legati al contratto a tutele crescenti. Il primo inganno che vogliamo evidenziare anche noi riguarda il superamento del periodo di comporto.
Nella riforma, infatti, èstato rimosso ogni riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comporto che nell’art. 18 èsanzionato con la cd. tutela reale parziale (reintegrazione pi๠risarcimento fino a 12 mensilità ). Ne deriva una forte incertezza sulla sanzione applicabile e qualcuno potrebbe essere indotto confidare in quella, meramente obbligatoria, prevista per il licenziamento economico. In realtà , nei primi interventi della dottrina l’orientamento prevalente appare esattamente opposto e, quindi, ancor pi๠severo poichèsi tende ad applicare la sanzione della nullità per contrasto con l’art. 2110 cod. civ.. Una tesi che appare convincente, attesa la rilevanza dei beni tutelati dalla disciplina violata e anche alla luce del consolidato orientamento interpretativo secondo cui il licenziamento per comporto costituisce un terzium genus rispetto alla tradizionale distinzione fra giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. Essa potrebbe quindi facilmente affermarsi in giurisprudenza. La nullità del licenziamento ex art. 1428 cod. civ. significa ovviamente totale inefficacia dello stesso e diritto del lavoratore licenziato al pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto, con i relativi contributi, maggiorati di sanzioni per evasione. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto va utilizzato quindi con estrema e, anzi, maggiorata prudenza.