Nei confronti dei lavoratori minorenni la legge prevede specifiche diposizioni che hanno l’obiettivo di garantire un livello pi๠elevato di tutela della loro salute. In particolare, in tema di sicurezza sul lavoro, l’art. 7 della Legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione di una qualunque modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione dei rischi.
Nel caso dei lavoratori minori di età , tale valutazione deve tenere in considerazione alcuni aspetti particolari, ovvero:
– lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza riguardo ai rischi lavorativi;
– le attrezzature e la sistemazione nel luogo di lavoro;
– la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici;
– la movimentazione manuale dei carichi;
– la sistemazione, la scelta, l’utilizzazione e la manipolazione delle attrezzature di lavoro, degli agenti, delle macchine, degli apparecchi e degli strumenti;
– la pianificazione dei processi di lavoro, lo svolgimento del lavoro e l’interazione sull’organizzazione generale;
– la situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
In caso di lavoratori minori, inoltre, il datore di lavoro deve fornire anche ai loro genitori, o a coloro che esercitano la potesta genitoriale, le informazioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 81/08 (rischi per la salute e la sicurezza, procedure di primo soccorso, nominativi dei lavoratori addetti alle misure di emergenza, ecc.).