Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di rischio, la legge prevede anzitutto che l’azienda debba procedere ad una valutazione specifica dei rischi di incendio, arrivando cosଠa classificare la propria attività come a basso, medio o elevato rischio di incendio.
Sulla base dei risultati di questa valutazione, il titolare dell’impresa dovrà provvedere a porre in essere una serie di misure di prevenzione, come ad esempio l’istallazione di maniglione antipanico, la predisposizione delle uscite di sicurezza, ecc.
In questo caso il rischio per il lavoratore èsolo uno, ovvero quello di essere coinvolto in un possibile incendio, con tutte le conseguenze che ne derivano (ustioni, vapori tossici, ecc.). In relazione a questo tipo di rischio non èprevisto alcun obbligo di sorveglianza sanitaria, mentre dal punto di vista della cartellonistica alcuni devono essere obbligatoriamente presenti, come ad esempio quelli che segnalano gli estintori, gli idranti, le uscite di sicurezza, ecc. Alcuni dispositivi di protezione individuali, come ad esempio guanti a tenuta termica o autorespiratori, sono necessari in relazione alla specifica attività svolta.
Sul fronte della formazione, in questo caso occorre distinguere tra una formazione generale, in virt๠della quale tutti i lavoratori devono conoscere e saper applicare le procedure interne di gestione dell’emergenza, e una formazione specifica, destinata agli addetti alle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.