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Versamento acconto imposta TFR

I datori di lavoro alla fine di ogni anno solare, precisamente entro il 16 dicembre, sono chiamati ad effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sui rendimenti dei trattamenti di fine rapporto maturati dai loro dipendenti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Successivamente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo, gli stessi datori di lavoro sono chiamati a versare il saldo dell’imposta, essendo quello di dicembre solo un anticipo. I termini per effettuare tale versamento sono stati stabiliti dalla riforma della previdenza complementare n. 47/2000.


Come sopra anticipato, i soggetti chiamati ad effettuare il versamento sono i datori di lavoro, sempre che svolgano anche il ruolo di sostituti d’imposta. In caso contrario, infatti, non andrà  effettuato nè il versamento dell’acconto nè tanto meno quello del saldo, in quanto l’imposta sostitutiva verrà  liquidata attraverso la dichiarazione del redditi relativa allo stesso anno in cui èstato maturato il TFR.

Altra eccezione riguarda i sostituti d’imposta che hanno iniziato la loro attività  in quello stesso anno, in quanto in tal caso nelle casse aziendali non c’ènessuna rivalutazione da tassare.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, con inserimento nella sezione “erario” del codice tributo 1712 per l’acconto e del codice tributo 1713 per il saldo. Il modello opportunamente compilato potrà  essere inviato esclusivamente per via telematica. Qualora il soggetto chiamato ad effettuare il versamento vanti dei crediti nei confronti del fisco potrà  portarli in compensazione.