Le ipotesi pi๠frequenti di vertenza sindacale riguardano i casi di mancato rispetto degli obblighi in materia di retribuzione, di ferie e permessi, i casi di mancato riconoscimento delle indennità spettanti in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o congedo parentale, i casi di mancato compenso per le ore di lavoro straordinario, i casi di mancato pagamento dell’indennità per licenziamento senza preavviso e i casi di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore che, dopo aver sollecitato il proprio datore di lavoro, non riesce a veder riconosciuti i propri diritti, deve per prima cosa rivolgersi ad un sindacato di categoria che, dopo aver raccolto informazioni e prove, calcola l’ammontare della somma spettante al lavoratore e convoca il datore di lavoro per promuovere un tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione va a buon fine, il collegio di conciliazione redige un verbale sottoscritto dalle parti e in cui figurano tutti i dettagli della conciliazione, se invece non si riesce ad arrivare ad un accordo tra le parti si procede con il ricorso giudiziario trasmettendo la pratica ad un legale convenzionato.
I costi a carico del lavoratore sono quello dell’iscrizione al sindacato e il corrispettivo per le varie spese. La vertenza puಠessere proposta entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla maturazione della retribuzione spettante e non corrisposta.