Nella circolare, tra le altre cose, viene specificato che il valore del tagliando èdi 10 euro e che un singolo voucher non puಠessere utilizzato per remunerare una prestazione durata diverse ore. Tale disposizione assume rilevanza soprattutto in sede di verifica, in quanto diventa fondamentale da parte del personale ispettivo procedere ad una ricostruzione della durata della prestazione resa.
In tal senso, infatti, il compenso diventa un elemento qualificatorio della fattispecie, dal momento che qualora in sede di verifica dovesse risultare essere stato superato l’importo massimo consentito ciಠdeterminerebbe la trasformazione del rapporto in natura subordinata a tempo indeterminato, con contemporanea applicazione delle sanzioni civili e amministrative nei confronti del committente.
L’importo massimo consentito, ricordiamo, èdi 5.000 euro, fermo restanto alcune eccezioni. Qualora il committente sia un imprenditore commerciale o professionale, infatti, il limite èdi 2.000 euro (rivalutato annualmente), mentre nel settore agricolo èpossibile ricorrere al lavoro accessorio sino a 5.000 euro solo nel caso in cui l’attività sia svolta da pensionati o giovani con meno di 25 anni.
La trasformazione del rapporto si verifica anche nel caso in cui il voucher venga utilizzato per un periodo diverso da quello consentito, ovvero 30 giorni dal suo acquisto, dal momento che la prestazione èresa senza un titolo idoneo e quindi in nero.