Al riguardo ricordiamo che con la circolare n. 4 del 2012 dello stesso ministero del Lavoro era stato chiarito che i voucher, ossia i buoni da utilizzare per la retribuzione dei lavoratori, hanno ora un valore di mercato strettamente legato all’orario di lavoro, pertanto un buono da 10 euro non potrà essere utilizzato per pagare pi๠ore di lavoro ad uno stesso soggetto.
Nella nota diffusa ieri, tuttavia, viene chiarito che questo principio non deve essere applicato al settore dell’agricoltura, dove in attesa di una nuova determinazione dell’importo orario del voucher èpossibile far riferimento alla retribuzione oraria individuata dalla contrattazione collettiva e quindi utilizzare un solo buono per il pagamento di pi๠ore o di frazioni di ore aggiuntive.
Con la nota diffusa ieri il ministero del Lavoro ha inoltre fatto marcia indietro sul vincolo di utilizzo dei voucher entro trenta giorni dall’acquisto, stabilendo che fino a quando l’Inps non avrà provveduto a mettere a punto le nuove procedure di registrazione e di emissione dei voucher, possono trovare ancora applicazione le previgenti indicazioni che non prevedono alcun limite temporale all’utilizzabilità dei voucher acquistati.