Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.
Questo tema rappresenta una delle pi๠grandi differenze rispetto alle società di capitali: se infatti in una SpA a nessun azionista, in genere, importa molto il nome di chi detiene le altre quote, e acquisti e cessioni di montagne di azioni avvengono quotidianamente nei mercati borsistici, nelle società di persone (e dunque anche nelle Snc) il discorso èradicalmente diverso.
L’intuitus personae, e cioèil legame di fiducia reciproca che lega i soci, comporta infatti regole molto differenti: nessun terzo puಠdivenire socio senza il consenso espresso di tutti i soci già presenti, e quindi nessuno puಠcedere la propria quota sociale a terzi senza che vi sia tale consenso.
Questo in linea di principio. L’atto costitutivo, tuttavia, puಠstabilire strade differenti: èpossibile infatti fissare la libera circolazione delle quote, oppure imporre che la decisione degli altri soci sia presa a maggioranza e non all’unanimità . Oppure si possono stabilire criteri diversi: per esempio, che i nuovi soci presentino determinati requisiti tecnici, professionali, anagrafici o quant’altro.
Qualora, invece, uno dei soci muoia, gli eredi hanno diritto a che sia loro liquidata la quota del defunto. Non èinvece loro consentito subentrare nella società in luogo del defunto, a meno che questo non sia espressamente previsto nell’atto costitutivo oppure vi sia, anche stavolta, il consenso degli altri soci.