Un tema su cui perಠda sempre gli studiosi si spaccano la testa èse la società in nome collettivo (come, d’altronde, la società semplice) possa avere un amministratore che non sia socio, o magari pi๠di uno: il cosiddetto amministratore esterno.
La legge non dice assolutamente nulla in proposito; e il fatto che il codice richieda di precisare i soci dotati del potere di amministrazione e rappresentanza non significa necessariamente escludere che tali poteri possano ricadere anche su figure diverse ed estranee al rapporto sociale.
Il discorso diviene ancora pi๠calzante nel momento in cui uno o pi๠soci non siano persone fisiche bensଠaltre società : èvidente che il potere di amministrare non puಠricadere su di loro bensଠsu esseri umani in carne e ossa.
Il discorso sull’amministratore esterno rileva soprattutto nel caso in cui un socio scelga di vendere la sua quota o recedere. Il fatto che egli cessi di essere un socio comporta automaticamente che debba svestire anche i panni dell’amministratore, oppure no?
Un tempo, la dottrina era propensa ad escludere l’ammissibilità dell’amministratore esterno. Oggi, invece, la maggioranza degli esperti la ritiene un’ipotesi possibile, anche se remota (à¨, in effetti, piuttosto raro che in una Snc i soci scelgano di affidarsi ad un manager esterno anzichè gestire la società in prima persona).
La risposta èsolitamente positiva poichè non vi sono reali motivi per impedire ai soci di stabilire liberamente cosଠnell’atto costitutivo, posto che l’autonomia statutaria èun pilastro della normativa sulle società di persone. E cosଠcome si puಠdecidere che un socio possa essere escluso dall’amministrazione, non si vede perchè, all’inverso, l’amministratore debba obbligatoriamente essere socio.