Home » Amministrazione della Snc

Amministrazione della Snc

L’elemento forse pi๠complesso fra quelli da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo riguarda le modalità  di amministrazione dell’ente.

In verità , si tende a ritenere che quest’elemento non sia tutto sommato indispensabile: infatti, èlo stesso codice civile a stabilire quali regole vadano applicate in assenza di decisioni diverse da parte dei soci. àˆ dunque lecito pensare che l’assenza di questo elemento non comporti la nullità  del contratto sociale, considerato che comunque entrerebbero in gioco precise norme di legge.


Salvo decisioni diverse, dunque, il potere di amministrazione spetta a tutti i soci, che lo esercitano in forma disgiuntiva: ciಠsignifica che ogni socio puಠliberamente compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli altri amministratori possono tuttavia opporsi al compimento di un atto, prima che esso sia compiuto (dopo non c’ pi๠nulla da fare): in tal caso decide la maggioranza degli amministratori, o, se sono solo due, il giudice.

Chi amministra la società , inoltre, puಠliberamente rappresentarla nei confronti dei terzi, anche in sede processuale.

Queste le norme di legge: ma, come detto, nell’atto costitutivo si possono fissare altre strade. àˆ possibile, ad esempio, stabilire l’amministrazione congiuntiva (ogni atto deve essere deciso insieme dagli amministratori), o magari prevederla solo per alcuni atti particolarmente importanti. Ancora, si puಠscegliere se adottare nell’amministrazione congiuntiva il principio di maggioranza o dell’unanimità .


Ci sono altre ipotesi: si puಠdecidere che l’amministratore X si occupi di una certa parte dell’amministrazione (per esempio i rapporti con fornitori e clienti) e l’amministratore Y di un’altra parte (come la gestione della produzione), oppure si puಠscegliere che solo uno fra loro possa rappresentare la società  presso i terzi o stipulare contratti.

C’, infine, un ulteriore caso, quello dell’amministratore esterno, di cui tratteremo nel prossimo articolo.