L’apertura di un night club richiede l’ottenimento della Scia, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività . La novità èstata introdotta da parte del Parlamento italiano, in linea con altre procedure di semplificazione per l’apertura di attività imprenditoriali.
La riforma ha quindi compreso anche la categoria di attività classificate come night club, che da adesso in poi per essere aperte avranno la sola necessità di ottenere una Scia ovvero una  segnalazione certificata di inizio attività .
Nonostante la semplificazione del procedimento, il Parlamento deve ancora coordinare le varie disposizioni, aspetti di legge che non sono stati introdotti all’interno del decreto legge n.91 del 2013.
Il decreto èdiventato legge dello stato in questa settimana, dopo la procedura di ratifica da parte del Parlamento italiano. Al suo interno sono comprese una serie di norme a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
L’obiettivo principale del decreto èstata la situazione della zona di Pompei, infatti le norme sono particolarmente orientate alla tutela dei siti di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata. Un’altra parte del decreto contiene una serie di disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo. Tra le cosiddette norme intruse èstata previsto perಠquesto aspetto relativo all’apertura dei night club.
C’ègià perಠchi parla di norma viziata e di una possibile incostituzionalità di questa parte di legge, infatti alcuni ritengono che la Corte Costituzionale si sia già pronunciata su questa pratica delle norme intruse.
Sono delle norme che non hanno nulla a che vedere con la legge in cui sono inserite e quindi quando entrano a far parte di una legge di conversione rappresentano un vizio di illegittimità costituzionale.  La Corte Costituzionale si era già pronunciata su un aspetto simile mediante la sentenza n. 22 del 2012, nella quale affermava che “l’inserimento di emendamenti al dl se flagrantemente estranei all’oggetto comporta un uso improprio del potere di conversione» e concretizza un vizio di legittimità costituzionale della legge di conversione. A questo proposito, proprio il Servizio studi del senato, nella seduta n. 30 del febbraio 2012, a commento della sentenza in questione, ha precisato che «convertire un dl e legiferare non sono tutt’uno”.