Vediamo dunque le principali differenze, fermo restando che per il resto si applica il medesimo discorso tracciato per gli altri beneficiari dell’assegno.
Si ha diritto all’indennità soltanto nell’ipotesi che almeno il 70% del reddito percepito dal nucleo familiare nell’anno precedente sia costituito da redditi per lavoro parasubordinato, dai proventi delle vendite porta-a-porta oppure da redditi di lavoro autonomo.
In alternativa, èconsentito sommare fra i redditi del nucleo familiare anche quelli da lavoro dipendente, ma in tal caso il diritto all’assegno sorge soltanto se l’intero reddito ècomunque maturato esclusivamente dal richiedente.
Tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, come i lavoratori parasubordinati, devono versare annualmente contributi che, nel caso dei co.co.pro., sono addebitati per i due terzi al datore di lavoro. Fra questi contributi, vi èuna voce (pari allo 0,72% del totale del reddito) destinata a coprire diverse provvidenze dell’INPS, fra cui proprio gli assegni per il nucleo familiare.
Cosicchè, gli assegni sono erogati al richiedente non con riferimento all’intero anno, bensଠai mesi per cui èmaturato (e, si suppone, èstato versato) proprio questo famigerato contributo.
In ogni caso, inoltre, il contributo complessivamente versato nell’anno precedente non deve essere inferiore ad un importo minimale fissato dalla legge e annualmente rivalutato dall’INPS.
Rimane, infine, da rilevare come l’istanza per l’assegno familiare per i parasubordinati non puಠessere presentata al datore di lavoro ma direttamente ed esclusivamente all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, eventualmente per il tramite di un patronato.