Non èquesto il caso della costituzione della società in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società in nome collettivo venga a nascere.
La legge, tuttavia, stabilisce che l’atto costitutivo debba essere iscritto nel registro delle imprese, e perchè questo avvenga èindispensabile che esso sia stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata: ma l’iscrizione non èlemento costitutivo, al contrario di quanto avviene per le società di capitali, perciಠuna società in nome collettivo non iscritta ècomunque esistente e funzionante, sebbene la mancata iscrizione comporti sanzioni amministrative e conseguenze sulla responsabilità dei soci (ne parleremo nel corso della guida).
In tutti i casi, èsempre meglio che l’atto costitutivo sia stipulato in forma scritta, anche per evitare fraintendimenti fra i soci e chiarire in maniera indiscutibile i reciproci diritti e obblighi. àˆ infatti necessario ricordare che nelle società in nome collettivo sono relativamente poche le norme di legge inderogabili, mentre molto spazio èinvece lasciato all’autonomia dei soci; diviene perciಠindispensabile che i confini di quest’autonomia siano chiariti all’interno di un atto costitutivo scritto e dettagliato.
I soci possono scegliere liberamente cosa indicare nell’atto costitutivo e quali parole usare. Tuttavia, affinchè l’atto sia giuridicamente valido, occorre che siano presenti almeno nove elementi, che descriveremo nei prossimi articoli. Oltre a questi elementi, le parti possono includere tutte le eventuali aggiunte che desiderano.