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Cessione delle quote SRL

Il D.L. 112/2008 prevedeva, fra le altre cose, una norma di (presunto) carattere semplificatore.

Si stabilà¬, infatti, che per la cessione di quote in una società  a responsabilità  limitata non era pi๠necessario recarsi dal notaio, fino ad allora esclusivo incaricato per l’autenticazione delle firme di cedente e cessionario.


In alternativa, fu stabilito infatti che era possibile recarsi da un iscritto all’ordine dei dottori commercialisti, cui fu consentito di redigere l’atto di cessione con modalità  telematiche e di inviarlo alla Camera di Commercio competente senza passare attraverso l’autentica notarile.

Questo, perlomeno, nelle intenzioni dichiarate del ministro Tremonti; in realtà , la norma di legge fu scritta in maniera decisamente infelice, creando di fatto molti dubbi interpretativi. Il punto èche l’articolo 2470 del codice civile, che regola la materia, parla di autentica notarile per la cessione delle quote, e la nuova legge non pone alcuna esplicita deroga a tale articolo.

Che la deroga sia implicita èstato ritenuto pacifico dai commercialisti italiani ma non dai notai, i quali fin da subito scatenarono una guerra mediatica contro i “cugini” commercialisti. I motivi di tale battaglia non vanno ricercati soltanto nella condivisione di una fetta di mercato prima gestita in monopolio, ma anche il timore che anche altre competenze notarili in futuro passino all’attenzione di altri professionisti (e gli avvocati, in particolare, stanno scalpitando per allargare le proprie competenze).


Due tribunali sono stati chiamati ad esprimersi sulla questione: Vicenza e Grosseto; e in entrambi i casi, il giudice ha dato ragione alle tesi del Notariato. Tali sentenze rischiano di creare un terremoto: sono già  decine di migliaia le cessioni curate dai commercialisti senza autentiche notarili (il 25% del totale). A questo punto, un chiarimento definitivo del Parlamento appare indispensabile.

Fonte: Il Sole 24 Ore