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Chiusura, annullamento e risoluzione del concordato preventivo

Salvo ostacoli imprevisti, l’imprenditore o chi per lui porta a termine il piano di risanamento: la crisi sarà  stata superata e l’imprenditore potrà  riprendere la sua attività  normale; il tribunale dichiarerà  conclusa la procedura e ciಠsarà  trascritto sul registro delle imprese e ovunque sia necessario.
Va notato che, nell’ipotesi di liquidazione dei beni aziendali, l’ovvia conclusione sarà  la fine dell’attività  d’impresa. Va anche detto che, se nel piano di risanamento non èspressamente prevista la cessione dei beni ai creditori secondo la formula “pro solvendo”, vale automaticamente la formula “pro soluto”.


Nel primo caso, se il ricavato della liquidazione non èsufficiente a saldare tutti i debiti, l’imprenditore resterà  comunque debitore anche per il futuro della quota rimanente; nel secondo caso, invece, la quota insoddisfatta dei debiti èazzerata (purchè gli obiettivi del piano di risanamento siano comunque stati soddisfatti).

Ci sono perಠaltri due possibili esiti della procedura: l’annullamento e la risoluzione.
L’annullamento prende corpo quando emerge che l’imprenditore abbia dolosamente truccato i dati dell’attivo o nascosto parte del passivo: qualunque interessato èabilitato a dimostrarlo, e ha tempo entro sei mesi dalla data della scoperta del dolo e comunque entro i due anni dalla data dell’ultimo pagamento previsto dal piano di risanamento.


La risoluzione, invece, accade quando, nonostante tutta la buona volontà , gli obiettivi del concordato non vengono soddisfatti: i debiti non vengono saldati nella percentuale prevista, le garanzie non vengono costituite o altri imprevisti impediscono di raggiungere il traguardo.

La risoluzione puಠessere dichiarata anche in corso di procedura, quando risulta chiaro che gli obiettivi non sono ragionevolmente raggiungibili. In tutti i casi, il termine ultimo èl’anno successivo alla data dell’ultimo pagamento previsto.

In entrambe le ipotesi, la conclusione inevitabile èla dichiarazione di fallimento.