Ebbene, la riforma stabilisce che in tutte le situazioni nelle quali il datore di lavoro abbia offerto, entro la data del 30 settembre 2008, di stipulare un contratto di lavoro subordinato, la trasformazione ex lege del rapporto non si applica: al lavoratore spetterà , invece, una buonuscita fra le 2,5 e le 6 mensilità . Sono perಠfatte salve le sentenze già passate in giudicato.
Arrivano novità importanti anche nei rapporti fra imprese artigiane e INPS. In generale, se un rapporto di lavoro cessa e non viene comunicato all’Istituto di Previdenza Sociale, l’imprenditore puಠessere chiamato a pagare una multa per la mancata comunicazione ma non ètenuto a pagare i contributi al lavoratore anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, una volta dimostrato come sono andate le cose.
La nuova regola stabilisce norme pi๠rigide per le imprese artigiane.
Qualunque variazione dei rapporti contrattuali, inclusa la loro cessazione, deve essere comunicata all’INPS entro tre anni: in mancanza, nessuna variazione potrà essere opposta all’Istituto.
Percià², l’artigiano che licenzia il dipendente nel 2010 e non lo comunica entro il 2013 all’INPS, se nel 2014 subisce un controllo dell’Istituto puಠessere chiamato a versare i contributi anche per gli anni successivi al licenziamento.
Proprio per la diffusione del problema e per le sue importanti conseguenze, l’INPS èchiamato a rendere il pi๠possibile nota questa norma a tutti gli interessati.