In materia di età minima per l’accesso del mondo del lavoro, la legge Biagi aveva innalzato il limite a sedici anni, purchè il lavoratore fosse in regola con l’obbligo scolastico. La riforma stabilisce ora che èpossibile firmare un contratto di apprendistato anche a quindici anni, anche ottemperando in contemporanea all’ultimo anno di istruzione obbligatoria.
I dipendenti pubblici potranno chiedere di essere messi in aspettativa fino a dodici mesi per esercitare un’attività professionale o imprenditoriale, senza applicazione della legge sull’incompatibilità . Questo periodo, comunque, non sarà conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio.
In materia di permessi e congedi, l’attuale legislazione èuna selva di regole differenti. La riforma dà delega al Governo affinchè, entro settembre, riordini e semplifichi l’intera materia armonizzando i diversi istituti per fissare regole comuni nelle varie ipotesi (matrimonio, donazione del sangue, lutti familiari ecc.).
I medici del Servizio Sanitario Nazionale che rivestono la carica di dirigenti potranno chiedere la pensione al quarantesimo anno di servizio e, in tutti i casi, al compimento del settantesimo anno di età . A scopo di risparmio dei costi, l’eventuale permanenza in servizio dei medici impedirà l’assunzione di nuovi dirigenti, il cui numero complessivo dunque non potrà subire aumenti per questa causa.
Cresce il numero dei soggetti abilitati ad eseguire attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro: sono ora inclusi, fra gli altri, anche i gestori di siti Internet. àˆ perಠrichiesto che chiedano un’apposita autorizzazione preventiva al ministero del Lavoro e che, ovviamente, rispettino tutte le norme in materia di garanzia e trasparenza sulla loro attività , inclusa l’assenza di lucro. Sono comunque attese normative regionali che integrino queste disposizioni generali.