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Concordato preventivo: attività  dopo omologazione

Una volta che l’istanza di concordato preventivo ha superato positivamente il vaglio dei creditori e ha ottenuto l’omologazione del tribunale, non ci sono altri scogli da affrontare.

Da quel momento in poi, l’imprenditore à¨, infatti, assolutamente libero di porre in essere tutti gli atti necessari per portare a termine il piano di risanamento.

Questo significa, in particolare, che non occorre pi๠l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione e, nel complesso, che gode di ogni diritto di gestire la sua azienda, come un imprenditore qualsiasi, includendo il diritto di rappresentarla processualmente.


Quanto ai creditori, essi vanno suddivisi distintamente fra quelli il cui diritto di credito èsorto prima del decreto di ammissione e i successivi. Per i primi, infatti, le azioni esecutive individuali resteranno improcedibili e i relativi crediti rimarranno congelati fino al momento in cui l’imprenditore li soddisferà  in tutto o in parte secondo quanto previsto dal piano di risanamento.

Quanto ai secondi, tutte le spese di ogni natura che sorgono nel corso della procedura devono essere saldati man mano che giungono a maturazione, includendo anche i debiti fiscali: in altre parole, il fatto che l’impresa sia in concordato preventivo non comporta per la seconda categoria di creditori alcuna conseguenza, nè differenza con le altre aziende.

Il ruolo del commissario giudiziale diviene quello di sorvegliare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal piano di risanamento, mentre il giudice delegato sovrintende alla procedura.


La medesima disciplina, mutatis mutandis, si applica anche quando le attività  sono affidate ad un assuntore, oppure quando un liquidatore giudiziale èincaricato di cedere tutti i beni sul mercato per saldare i debiti. In quest’ultimo caso, le modalità  di liquidazione sono fissate dal giudice delegato e in genere ricalcano la disciplina del fallimento.