In attesa degli eventi, comunque, il decreto di ammissione produce una serie di importanti conseguenze.
Il commissario giudiziale, oltre a preoccuparsi di verificare l’elenco dei creditori e a convocarli per la decisione, dovrà indagare sulle cause della crisi dell’impresa e riferirne al giudice delegato predisponendo una dettagliata relazione. Egli dovrà , inoltre, vigilare sull’operato successivo dell’imprenditore, nonchè redigere un inventario dei suoi beni.
Costui, infatti, rimane in possesso del patrimonio aziendale e potrà portare avanti la normale attività dell’azienda, ma avrà necessità dell’autorizzazione del giudice delegato per compiere gli atti di straordinaria amministrazione (compravendita di immobili, accensione di mutui, costituzione di ipoteche ecc.). Compiere atti straordinari senza autorizzazione significa vedersi dichiarare automaticamente il fallimento.
Gli effetti principali, comunque, sono per i creditori. Nessuno di essi potrà avviare alcun tipo di azione esecutiva per soddisfare i propri crediti, e se tali azioni erano già state avviate, esse vengono congelate e dichiarate improcedibili. In questa fase, dunque, l’imprenditore puಠritenersi al riparo da processi e pignoramenti.
Allo stesso modo, perà², l’imprenditore non puಠprocedere al pagamento di nessun debito precedente al decreto di ammissione: tutti i creditori, infatti, sono posti sullo stesso piano e non sarebbe corretto che qualcuno venga pagato prima degli altri.
Questi discorsi, perà², non riguardano in alcun modo i nuovi debiti che dovessero sorgere: per questi, azioni esecutive e pagamenti sono liberi.
Al contrario di quanto avviene nel fallimento, infine, si segnala che l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha alcuna influenza sui contratti in essere, che restano totalmente validi ed efficaci.