In questo caso ènecessario che sia consenziente la maggioranza dei creditori (calcolata non per numero bensଠper entità dei crediti) all’interno di ogni singola classe: se questo non avviene, subentra il fallimento.
Tuttavia, se almeno la maggioranza numerica delle classi ha espresso il consenso, c’ una scappatoia. Il tribunale potrebbe valutare che gli appartenenti alle classi dissenzienti non possano ragionevolmente ottenere maggiore soddisfazione dal fallimento rispetto al concordato preventivo: in tal caso si puಠugualmente procedere all’omologazione, nel loro stesso interesse.
Ma cos’ esattamente il giudizio di omologazione? Il tribunale deve valutare se, nella forma, i requisiti di legge per il concordato preventivo sono stati integralmente rispettati, e se il consenso dei creditori èstato effettivamente raggiunto in occasione dell’adunanza dei creditori.
Si tratta, dunque, di una valutazione puramente formale: il merito del piano di risanamento, già valutato in occasione del decreto di ammissione e sottoposto positivamente alla richiesta di consenso dei creditori, non èpi๠in discussione.
Nei giorni antecedenti al giudizio di omologazione, comunque, tutti gli interessati (inclusi i creditori dissenzienti) possono presentare loro memorie e documentazioni, e il commissario giudiziale deve presentare una relazione sull’opportunità dell’ammissione al concordato preventivo.
Il tribunale valuta tutti gli elementi e decide. Se l’omologazione ènegata, subentra il fallimento. Se invece èconcessa, l’ammissione al concordato preventivo èfinalmente definitiva.
Alla decisione del tribunale, qualunque sia, gli interessati possono comunque presentare appello.