Perchè questo sia possibile, perà², non bastano promesse generiche: l’imprenditore deve sottoporre all’attenzione del tribunale e dei creditori un preciso e dettagliato piano di risanamento.
I connotati del piano sono uno dei punti della disciplina su cui maggiormente èintervenuta la riforma del 2005, al fine di lasciare molta maggiore libertà di contenuto.
L’imprenditore puಠproporsi, infatti, di rimettersi in sesto attraverso molte possibili soluzioni, anche congiunte. Egli puಠproporsi di affidare la gestione della propria azienda ad un terzo (assuntore) oppure cedere l’azienda ai creditori affinchè essi la liquidino mediante l’intervento di un liquidatore nominato dal giudice, o ancora liquidarla in prima persona. Puಠanche proporre una ristrutturazione dei debiti, e cioèchiedere ai creditori proroghe, sconti e rateazioni sulle scadenze debitorie.
Inoltre, nel progetto egli puಠproporsi di soddisfare completamente tutti i creditori (ipotesi rarissima, nella realtà ) o anche solo in parte.
Puಠanche ipotizzare percentuali soddisfazioni diverse per i creditori, suddividendoli in classi, e anche senza necessariamente rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio).
Mentre infatti, nel testo originario, era indispensabile che il piano prevedesse la soddisfazione integrale delle spese della procedura e di tutti i creditori assistiti da cause legittime di prelazione nonchè la soddisfazione almeno per il 40% dei restanti creditori (“chirografariâ€), ora questi limiti sono stati rimossi.
Perfettamente ammissibile, dunque, ipotizzare una soddisfazione del 75% per i dipendenti, del 50% per le banche e del 30% per i fornitori, o qualunque altra soluzione, inclusa l’assenza di percentuali predefinite.