Il discorso probabilmente pi๠attuale e interessante riguarda i cosiddetti “contratti a distanzaâ€, nei quali il rapporto fra venditore e acquirente avviene via Internet o telefono, senza dunque un contatto fisico diretto.
Per venire incontro ai consumatori che, colti magari di sorpresa da un abile venditore telefonico, hanno acconsentito ad un acquisto senza perಠriuscire a valutare tutti i pro e i contro del contratto proposto, la legge ha posto alcuni obblighi informativi fondamentali.
Il venditore deve qualificare con chiarezza l’azienda venditrice e le caratteristiche del prodotto offerto, nonchè il prezzo e le modalità di pagamento, ma anche la durata minima del contratto e le possibilità di recesso a favore del cliente.
Per quanto riguarda quest’ultimo, in particolare, il cliente ha solitamente dieci giorni di termine per recedere unilateralmente, conteggiati dalla data della consegna (se si tratta di beni) o della conclusione del contratto (in caso di servizi). Se perಠgli obblighi informativi descritti sono stati disattesi, la soglia sale da dieci a novanta giorni.
In caso di prestazioni di servizi, perà², il recesso non èpi๠esercitabile se si ègià iniziato consapevolmente a fruirne.
Se poi la cessione riguarda beni o servizi di comunicazione (telefonia, ADSL…), al cliente deve anche essere consegnato un modulo nel quale egli deve confermare l’acquisto o possa opporsi allo stesso.
Se si intende esercitare il recesso, il cliente deve inviare una raccomandata A/R al venditore e restituire gli eventuali beni ricevuti.
Per motivi di marketing, talvolta le imprese offrono al cliente diritti anche superiori rispetto a quelli riconosciuti per legge.