Un decreto legge ha previsto il riordino delle Camere di commercio. Ecco tutte le novità punto per punto da tenere in considerazione qualora si decidesse di aprire un’impresa o si desiderasse gestirla con l’aiuto degli enti che possono offrire un supporto.Â
Fino a questo momento c’èsoltanto una proposta dei ministri per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che èstata approvata il 25 agosto scorso in via preliminare. Questa proposta di decreto legislativo spiega che il riordino delle Camere di Commercio avverrà nel rispetto dei seguenti principi e criteri, enucleati da Confesercenti come segue:
- ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero delle camere di commercio dalle attuali 105 a non pi๠di 60 mediante accorpamento di due o pi๠camere, con la possibilità di mantenere la singola camera non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte, salvaguardando la presenza di almeno una camera per ogni Regione e prevedendo l’istituibilità di una camera per ogni provincia autonoma e per ogni città metropolitana;
- ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, attribuendo alle camere specifiche competenze anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, limitando le partecipazioni societarie a quelle strettamente necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
- riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l’unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
- definizione da parte del MISE di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all’utilità prodotta per le imprese, nonchè di un apposito sistema di monitoraggio;
- riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte (e riordino del criteri di selezione, al fine di assicurare un’adeguata consultazione delle imprese), del numero dei mandati,delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate;
- individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;
- riordino della disciplina dei compensi degli organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere e delle aziende speciali:
- introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge;
- introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, nonchè il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione dei processi di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.