Attualmente i revisori contabili (persone fisiche o società ) sono iscritti in un registro tenuto dal ministero della Giustizia e affidato in gestione all’Ordine dei dottori commercialisti; le società quotate in Borsa, perà², devono sottoporsi alla revisione di società di revisione rispondenti a particolari requisiti di rigore, e il relativo registro ècurato dalla Consob.
Con la riforma, la competenza passa al ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento, èignoto se le attuali deleghe sulla gestione saranno confermate. Di certo cambierà il titolo degli iscritti: non pi๠revisori contabili bensଠ“revisori legali dei conti annuali e dei conti consolidatiâ€.
Le modalità d’iscrizione saranno simili a quelle oggi vigenti: occorrerà una laurea in materie economiche, un tirocinio triennale e il superamento di un esame di Stato; comunque, i revisori contabili oggi operanti saranno iscritti d’ufficio al nuovo registro. Per tutti, sarà indispensabile godere di alcuni requisiti di onorabilità fissati da un futuro decreto ministeriale.
Per le società di revisione varranno le seguenti norme: nelle società di persone la maggioranza delle quote sociali e la maggioranza numerica dei soci dovranno essere appannaggio di persone fisiche iscritte al registro dei revisori, mentre nelle società di capitali il discorso varrà per i titolari della maggioranza dei voti esprimibili in assemblea ordinaria.
Sorge l’obbligo della formazione professionale continua: i revisori legali dovranno aggiornarsi costantemente secondo un sistema di crediti formativi.
In ogni incarico dovrà essere garantita l’indipendenza del revisore: non solo non potrà assumere o aver assunto in precedenza alcun incarico professionale di qualsiasi genere dalla società controllata tali da comprometterne la terzietà , ma il discorso va esteso anche ai membri del proprio studio professionale o altre figure collegate.