Talvolta al soggetto passivo capita di rivendere a terzi un bene strumentale per il quale, a suo tempo, l’IVA non era stata detratta (totalmente o parzialmente). La successiva cessione di questo bene va assoggettata all’imposta sul valore aggiunto oppure no?
Le norme in materia sono cambiate negli anni, anche in ricezione dei cambiamenti di orientamento delle istituzioni comunitarie. L’attuale meccanismo èil seguente.
Occorre innanzitutto distinguere il motivo per cui l’IVA non fu detratta: esistono ipotesi d’indetraibilità oggettiva e soggettiva.
L’indetraibilità oggettiva si ha quando, per legge, l’IVA non si puಠscaricare perchè il bene, per sua natura, non èinerente all’attività esercitata, o lo èsolo in parte; in quest’ultima ipotesi, l’IVA si detrae solo in percentuale e secondo limiti fissati dalla legge all’art. 19-bis-1 del DPR 633/1972.
L’esempio tipico èquello delle spese automobilistiche, per cui vigono percentuali di detrazione differenti a seconda dell’attività svolta dal soggetto passivo: cosà¬, un agente di commercio detrarrà l’imposta al 100%, mentre un professionista lo potrà fare solo per il 40% e mai per macchine di lusso.
L’indetraibilità èinvece soggettiva quando, al di là dei beni o servizi acquistati, il soggetto passivo non puಠdetrarre l’imposta sui propri acquisti, o lo puಠfare solo in percentuale. Questo avviene quando il soggetto esercita attività esenti da IVA, in proporzione alla cui incidenza sul volume d’affari si determina la percentuale di IVA detraibile sugli acquisti (il “pro-rata di detraibilità â€).