Il contribuente, titolare di un’azienda agrituristica situata in Umbria, domandava all’Agenzia se poteva considerare inerente alla sua attività una piscina da costruirsi nei pressi immediati dell’edificio e destinata a fornire un servizio aggiuntivo ai futuri visitatori.
L’Agenzia ha risposto positivamente al quesito del contribuente e, anzi, ritenendo rilevante la questione, ha anche diffuso un comunicato-stampa per informare la platea dei tanti altri titolari di agriturismo in Italia, a loro volta potenzialmente interessati alla materia.
Riconosciuta l’inerenza della piscina, le conseguenze sono evidenti: l’IVA su tutte le spese sostenute per la costruzione e la successiva manutenzione èdetraibile al 100%, mentre i costi sono interamente deducibili ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
Un’importante distinzione viene fatta sul terreno su cui sorgerà la piscina: se di proprietà dell’agriturismo, la piscina sarà a tutti gli effetti un bene dell’impresa e dunque da ammortizzarsi fiscalmente con l’aliquota annua del 3%, mentre se il terreno appartiene a terzi queste spese saranno da considerarsi all’interno della categoria residuale delle “altre immobilizzazioni immaterialiâ€, con aliquota d’ammortamento annuo ben pi๠elevata (20%).
L’Agenzia delle Entrate richiama, comunque, come requisito indispensabile il rispetto di tutte le norme da rispettare per la costruzione della piscina, non solo a livello nazionale ma anche dalle leggi regionali sul turismo e sui servizi di albergazione: dai requisiti tecnici (come la profondità massima) alle norme sul permesso edilizio.